Benefici fiscali

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Gli effetti sulle principali imposte

a) AI FINI IVA

I beni ceduti a titolo gratuito nei confronti di enti pubblici e associazioni del Terzo Settoreaventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione studioo ricerca scientifica, nella forma di prodotti alimentari, vengono considerati distruttiai fini IVA, ex art. 6 comma 15 L. 133/1999. Si tratta pertanto di una operazione fuoricampo IVA. L’impresa cedente può operare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.

b) AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Sui beni ceduti gratuitamente (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa), non opera la disposizione del Tuir, secondo la quale si comprende trai ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (es.: omaggi, autoconsumo). In questo modo il legislatore ha stabilito che le cessioni solidaristiche ai fini del calcolo del reddito d’impresa non sono considerate ricavi, quindi non vengono sottoposte a tassazione IRES o IRPEF. Valore normale del bene ceduto Per valore normale si intende il valore commerciale del bene; ai fini delle imposte dirette l’impresa donante potrà dedurre il costo di acquisto del bene, mentre il valore normale non costituirà ricavo dell’impresa, né concorrerà ai fini IRAP. Ai fini IVA l’impresa donante non dovrà applicare l’imposta sulla merce in uscita, mentre potrà detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto del bene.Per le imprese che producono il bene i costi deducibili sono: le materie prime utilizzate ed il costo del lavoro impiegato per la produzione del bene ceduto.

PROSPETTO RIASSUNTIVO AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’IMPRESA CHE DONA
IVA Non si applica sulle cessioni gratuite (NO IVA DEBITO)
L’IVA per gli acquisti di merci/materie prime è detraibile
(SI’ IVA A CREDITO)
REDDITO D’IMPRESA La cessione non è un ricavo (posso cedere gratuitamente
le eccedenze senza limitazione). L’impresa donante potrà
dedurre il costo di acquisto del bene. Per le imprese che
producono il bene oggetto di donazione, i costi deducibili
sono: le materie prime utilizzate ed il costo del lavoro
impiegato per la produzione del bene ceduto.

TARI: Tassa sui rifiuti, le riduzioni

Accanto a tali incentivi, il legislatore ha previsto la facoltà per i Comuni di applicare una riduzione della tassa sui rifiuti (componente variabile della tariffa) proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (articolo 17, legge 166). 

Una norma che anche il Comune di Sanremo, da anni, ha recepito, in particolare, l’art. 18 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato il 30/04/2024, al comma 6, dispone ” Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l’alimentazione animale, è riconosciuta una riduzione tariffaria variabile dal 5% al 15%, proporzionalmente alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, nonché in rapporto ai quantitativi di beni prodotti, lavorati o commercializzati.” 

Gli interessati devono presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione, apposita istanza che dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché i competenti uffici del Comune possano effettuare il controllo della conformità dei comportamenti attuati rispetto a quanto dichiarato e gli opportuni eventuali accertamenti. La riduzione del tributo, se spettante, sarà riconosciuta all’interno del primo avviso di pagamento utile.

Al momento non esiste modulistica specifica ma è opportuno che la domanda contenga, oltre ai dati e recapiti dell’azienda richiedente, la documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti a titolo gratuito, con l’attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.

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